Accordo
Art. 40
In vigore dal 9 set 1975
Gli Accordi Sussidiari entreranno in vigore contemporaneamente all'entrata in vigore del presente Accordo; o al più presto possibile dopo di essa. L'Agenzia, la Comunità e gli Stati si adopereranno perché essi entrino in vigore entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo, una proroga di tale termine richiederà l'accordo dell'Agenzia, della Comunità e degli Stati. La Comunità trasmetterà quanto prima all'Agenzia le informazioni necessarie per completare gli Accordi Sussidiari. Con l'entrata in vigore del presente Accordo, l'Agenzia avrà il diritto di applicare le procedure da esso contemplate nei confronti delle materie nucleari elencate nell'inventario previsto dall', anche se gli Accordi Sussidiari non sono ancora entrati in vigore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-40