Accordo

Art. 40

In vigore dal 9 set 1975
Gli Accordi Sussidiari entreranno in vigore contemporaneamente all'entrata in vigore del presente Accordo; o al più presto possibile dopo di essa. L'Agenzia, la Comunità e gli Stati si adopereranno perché essi entrino in vigore entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo, una proroga di tale termine richiederà l'accordo dell'Agenzia, della Comunità e degli Stati. La Comunità trasmetterà quanto prima all'Agenzia le informazioni necessarie per completare gli Accordi Sussidiari. Con l'entrata in vigore del presente Accordo, l'Agenzia avrà il diritto di applicare le procedure da esso contemplate nei confronti delle materie nucleari elencate nell'inventario previsto dall', anche se gli Accordi Sussidiari non sono ancora entrati in vigore.
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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-40

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Art. 40 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra alcuni Stati membri della Comunita' europea dell'energia atomica, la Comunita' stessa e l'Agenzia Internazionale dell'energia atomica, in applicazione dei paragrafi 1 e 4 dell'articolo III del trattato di non proliferazione delle armi nucleari del 1 luglio 1968, con protocollo, firmato a Bruxelles il 5 aprile 1973. — Testo vigente | Portale Normativo