Accordo

Art. 44

In vigore dal 9 set 1975
Altre informazioni di interesse per l'applicazione delle salvaguardie previste dal presente Accordo saranno del pari comunicate all'Agenzia per ogni impianto, qualora ciò sia specificato negli accordi sussidiari. La Comunità fornirà all'Agenzia informazioni supplementari sulle procedure sanitarie e di sicurezza che l'Agenzia dovrà osservare ed alle quali gli ispettori dell'Agenzia si dovranno attenere nell'impianto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-44

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 44 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra alcuni Stati membri della Comunita' europea dell'energia atomica, la Comunita' stessa e l'Agenzia Internazionale dell'energia atomica, in applicazione dei paragrafi 1 e 4 dell'articolo III del trattato di non proliferazione delle armi nucleari del 1 luglio 1968, con protocollo, firmato a Bruxelles il 5 aprile 1973. — Testo vigente | Portale Normativo