Accordo
Art. 44
In vigore dal 9 set 1975
Altre informazioni di interesse per l'applicazione delle salvaguardie previste dal presente Accordo saranno del pari comunicate all'Agenzia per ogni impianto, qualora ciò sia specificato negli accordi sussidiari. La Comunità fornirà all'Agenzia informazioni supplementari sulle procedure sanitarie e di sicurezza che l'Agenzia dovrà osservare ed alle quali gli ispettori dell'Agenzia si dovranno attenere nell'impianto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-44