Accordo

Art. 46

Scopo dell'esame delle informazioni descrittive

In vigore dal 9 set 1975
Scopo dell'esame delle informazioni descrittive Le informazioni descrittive comunicate all'Agenzia saranno usate per i seguenti scopi: a) identificare le caratteristiche degli impianti e delle materie nucleari che hanno rilevanza agli effetti dell'applicazione delle salvaguardie alle materie nucleari in modo sufficientemente particolareggiato per agevolare la verifica; b) determinare le aree di bilancio materie che saranno usate per fini contabili in base al presente Accordo e scegliere quei punti strategici che costituiscono punti-chiave di misurazione e che saranno usati per determinare il flusso e l'inventario delle materie nucleari nella delimitazione di tali aree di bilancio materie saranno usati tra l'altro i seguenti criteri: i) la dimensione dell'area di bilancio materie sarà determinata in correlazione con la precisione con la quale il bilancio materie potrà essere stabilito; ii) per determinare l'area di bilancio materie si ricorrerà ogni qualvolta possibile al contenimento e alla sorveglianza quali mezzi per assicurare la completezza delle misurazioni del flusso, semplificando in tal modo l'applicazione delle salvaguardie e concentrando le operazioni di misurazione nei punti-chiave di misurazione; iii) a richiesta della Comunità o dello Stato interessato, potrà essere costituita una speciale area di bilancio materie intorno ad una fase di processo che comporti informazioni commercialmente delicate; c) fissare la frequenza nominale e le procedure per l'effettuazione dell'inventario fisico delle materie nucleari a fini contabili in base al presente Accordo; d) fissare le prescrizioni relative ai documenti contabili ed ai rapporti e le procedure di valutazione dei documenti contabili; e) fissare le prescrizioni e le procedure relative alla verifica della quantità e dell'ubicazione delle materie nucleari; f) scegliere le opportune combinazioni di metodi e tecniche di contenimento e di sorveglianza oltre ai punti strategici nei quali esse saranno applicate. I risultati dell'esame delle informazioni descrittive, concordati dall'Agenzia e dalla Comunità, saranno inclusi negli. Accordi Sussidiari.
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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-46

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Scopo dell'esame delle informazioni descrittive (Art. 46 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra alcuni Stati membri della Comunita' europea dell'energia atomica, la Comunita' stessa e l'Agenzia Internazionale dell'energia atomica, in applicazione dei paragrafi 1 e 4 dell'articolo III del trattato di non proliferazione delle armi nucleari del 1 luglio 1968, con protocollo, firmato a Bruxelles il 5 aprile 1973.) — Testo vigente | Portale Normativo