Accordo

Art. 43

In vigore dal 9 set 1975
Le informazioni descrittive da comunicare all'Agenzia comprenderanno, nei riguardi di ogni impianto, se del caso: a) l'identificazione dell'impianto, con indicazione del suo carattere generale, dello scopo, della capacità nominale e della ubicazione, nonché del nome e dell'indirizzo, ai fini degli affari correnti; b) una descrizione dell'impostazione generale dell'impianto con riguardo, entro i limiti del possibile, alla forma, ubicazione e flusso di materie nucleari e allo schema generale degli elementi importanti delle attrezzature che usano, producono o trattano materie nucleari; c) una descrizione delle caratteristiche dell'impianto per quanto riguarda la contabilità materie, il contenimento e la sorveglianza; d) una descrizione delle procedure esistenti o proposte presso l'impianto, nonché di quelle proposte per la contabilità e il controllo delle materie nucleari, con particolare riguardo alle aree di bilancio materie determinate dall'esercente, alle misure di flusso e alle procedure per effettuare l'inventario fisico.
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Art. 43 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra alcuni Stati membri della Comunita' europea dell'energia atomica, la Comunita' stessa e l'Agenzia Internazionale dell'energia atomica, in applicazione dei paragrafi 1 e 4 dell'articolo III del trattato di non proliferazione delle armi nucleari del 1 luglio 1968, con protocollo, firmato a Bruxelles il 5 aprile 1973. — Testo vigente | Portale Normativo