Accordo

Art. 47

Riesame delle informazioni descrittive

In vigore dal 9 set 1975
Riesame delle informazioni descrittive Le informazioni descrittive saranno riesaminate alla luce dei mutamenti intervenuti nelle condizioni di esercizio, degli sviluppi della tecnologia delle salvaguardie o dell'esperienza acquisita nell'applicazione delle procedure di verifica, allo scopo di modificare i provvedimenti presi ai sensi dell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-47

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Riesame delle informazioni descrittive (Art. 47 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra alcuni Stati membri della Comunita' europea dell'energia atomica, la Comunita' stessa e l'Agenzia Internazionale dell'energia atomica, in applicazione dei paragrafi 1 e 4 dell'articolo III del trattato di non proliferazione delle armi nucleari del 1 luglio 1968, con protocollo, firmato a Bruxelles il 5 aprile 1973.) — Testo vigente | Portale Normativo