Accordo
Art. 47
Riesame delle informazioni descrittive
In vigore dal 9 set 1975
Riesame delle informazioni descrittive
Le informazioni descrittive saranno riesaminate alla luce dei mutamenti intervenuti nelle condizioni di esercizio, degli sviluppi della tecnologia delle salvaguardie o dell'esperienza acquisita nell'applicazione delle procedure di verifica, allo scopo di modificare i provvedimenti presi ai sensi dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-47