Art. 47 · Riesame delle informazioni descrittive
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Art. 47

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Riesame delle informazioni descrittive

In vigore dal 9 set 1975
Riesame delle informazioni descrittive Le informazioni descrittive saranno riesaminate alla luce dei mutamenti intervenuti nelle condizioni di esercizio, degli sviluppi della tecnologia delle salvaguardie o dell'esperienza acquisita nell'applicazione delle procedure di verifica, allo scopo di modificare i provvedimenti presi ai sensi dell'.
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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-47