Accordo
Art. 48
Verifica delle informazioni descrittive
In vigore dal 9 set 1975
Verifica delle informazioni descrittive
L'Agenzia, in cooperazione con la Comunità e lo Stato interessato, potrà inviare ispettori agli impianti per verificare le informazioni descrittive comunicate all'Agenzia a norma degli articoli da 42 a 45 per gli scopi di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-48