Accordo

Art. 48

Verifica delle informazioni descrittive

In vigore dal 9 set 1975
Verifica delle informazioni descrittive L'Agenzia, in cooperazione con la Comunità e lo Stato interessato, potrà inviare ispettori agli impianti per verificare le informazioni descrittive comunicate all'Agenzia a norma degli articoli da 42 a 45 per gli scopi di cui all'.
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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-48

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