Accordo

Art. 49

In vigore dal 9 set 1975
Quando le materie nucleari sono normalmente da utilizzare all'esterno degli impianti, l'Agenzia riceverà dalla Comunità, secondo i casi, le seguenti informazioni: a) una descrizione generale dell'uso delle materie nucleari, la loro collocazione, nonché il nome e l'indirizzo dell'utilizzatore, ai fini degli affari correnti; b) una descrizione generale delle procedure esistenti o proposte per la contabilità e il controllo delle materie nucleari, come specificato negli Accordi Sussidiari. L'Agenzia sarà tempestivamente informata dalla Comunità di qualsiasi cambiamento intervenuto nelle informazioni comunicate ai sensi del presente articolo.
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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-49

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