Accordo
Art. 42
In vigore dal 9 set 1975
Ai sensi dell', le informazioni descrittive riguardanti gli impianti esistenti saranno comunicate all'Agenzia dalla Comunità durante la discussione degli Accordi Sussidiari.
Le scadenze per l'inoltro delle informazioni descrittive dei nuovi impianti saranno specificate negli Accordi Sussidiari e tali informazioni saranno comunicate al più presto possibile prima che le materie nucleari siano introdotte in un nuovo impianto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-42