Accordo
Art. 41
In vigore dal 9 set 1975
Sulla base del rapporto iniziale previsto dall', l'Agenzia appronterà un inventario unificato di tutte le materie nucleari che si trovano nei territori degli Stati e sono soggette alle salvaguardie previste dal presente Accordo, indipendentemente dalla loro origine, e terrà detto inventario sulla base dei rapporti successivi e dei risultati delle sue attività di verifica. Copie dell'inventario saranno messe a disposizione della Comunità ad intervalli da concordare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-41