Accordo

Art. 62

In vigore dal 9 set 1975
L'Agenzia riceverà dalla Comunità un rapporto iniziale su tutte le materie nucleari soggette alle salvaguardie previste dal presente Accordo. Il rapporto iniziale sarà inoltrato all'Agenzia entro 30 giorni dall'ultimo giorno del mese civile nel quale il presente Accordo entrerà in vigore, e rifletterà la situazione esistente all'ultimo giorno di detto mese.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-62

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 62 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra alcuni Stati membri della Comunita' europea dell'energia atomica, la Comunita' stessa e l'Agenzia Internazionale dell'energia atomica, in applicazione dei paragrafi 1 e 4 dell'articolo III del trattato di non proliferazione delle armi nucleari del 1 luglio 1968, con protocollo, firmato a Bruxelles il 5 aprile 1973. — Testo vigente | Portale Normativo