Accordo

Art. 57

In vigore dal 9 set 1975
Per tutte le variazioni d'inventario e per tutti gli inventari fisici i documenti contabili indicheranno per ogni partita di materie nucleari: l'identificazione delle materie, i dati della partita e i dati fonte. I documenti contabili indicheranno separatamente in ciascuna partita di materia nucleare la quantità di uranio di torio e di plutonio. Per ogni variazione d'inventario, saranno indicate la data delle variazioni e, se del caso, l'area di bilancio materie di origine e l'area di bilancio materie di destinazione o il destinatario.
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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-57

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