Accordo

Art. 59

In vigore dal 9 set 1975
La Comunità fornirà all'Agenzia i rapporti di cui agli articoli da 60 a 65, 67, 68 e 69 per i materiali nucleari soggetti alle salvaguardie previste dal presente Accordo.
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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-59

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