Accordo

Art. 63

In vigore dal 9 set 1975
La Comunità comunicherà all'Agenzia i seguenti rapporti contabili per ogni area di bilancio materie: a) rapporti sulle variazioni di inventario nei quali figurino tutti i cambiamenti intervenuti nell'inventario delle materie nucleari. I rapporti saranno inoltrati non appena possibile e comunque entro i termini specificati negli accordi sussidiari; b) rapporti sul bilancio materie nei quali figuri il bilancio materie basato su un inventario fisico delle materie nucleari effettivamente presenti nell'area di bilancio materie. I rapporti saranno inoltrati non appena possibile e comunque entro i termini specificati negli Accordi Sussidiari. I rapporti si baseranno sui dati disponibili alla data della loro stesura e, secondo le necessità, potranno essere corretti ad una data successiva.
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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-63

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