Accordo

Art. 68

Rapporti speciali

In vigore dal 9 set 1975
Rapporti speciali La Comunità compilerà entro il più breve termine rapporti speciali: a) qualora incidenti o circostanze insoliti inducessero la Comunità a ritenere che vi siano o vi possano essere state perdite di materie nucleari eccedenti i limiti a tal fine specificati negli Accordi Sussidiari; b) qualora il contenimento fosse inaspettatamente cambiato rispetto a quello specificato negli Accordi Sussidiari in misura da rendere possibile la rimozione non autorizzata di materie nucleari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-68

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Rapporti speciali (Art. 68 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra alcuni Stati membri della Comunita' europea dell'energia atomica, la Comunita' stessa e l'Agenzia Internazionale dell'energia atomica, in applicazione dei paragrafi 1 e 4 dell'articolo III del trattato di non proliferazione delle armi nucleari del 1 luglio 1968, con protocollo, firmato a Bruxelles il 5 aprile 1973.) — Testo vigente | Portale Normativo