Art. 68 · Rapporti speciali
Accordo

Art. 68

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Rapporti speciali

In vigore dal 9 set 1975
Rapporti speciali La Comunità compilerà entro il più breve termine rapporti speciali: a) qualora incidenti o circostanze insoliti inducessero la Comunità a ritenere che vi siano o vi possano essere state perdite di materie nucleari eccedenti i limiti a tal fine specificati negli Accordi Sussidiari; b) qualora il contenimento fosse inaspettatamente cambiato rispetto a quello specificato negli Accordi Sussidiari in misura da rendere possibile la rimozione non autorizzata di materie nucleari.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-68