Accordo

Art. 72

In vigore dal 9 set 1975
L'Agenzia potrà effettuare ispezioni ordinarie per: a) verificare che i rapporti siano conformi ai documenti contabili; b) verificare la collocazione, l'identità, la quantità e la composizione di tutte le materie nucleari soggette alle salvaguardie previste dal presente Accordo; c) verificare le informazioni sulle possibili cause di materie non contabilizzate, di differenze mittente/destinatario e di incertezze nell'inventario contabile.
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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-72

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Art. 72 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra alcuni Stati membri della Comunita' europea dell'energia atomica, la Comunita' stessa e l'Agenzia Internazionale dell'energia atomica, in applicazione dei paragrafi 1 e 4 dell'articolo III del trattato di non proliferazione delle armi nucleari del 1 luglio 1968, con protocollo, firmato a Bruxelles il 5 aprile 1973. — Testo vigente | Portale Normativo