Accordo

Art. 75

In vigore dal 9 set 1975
Nell'ambito dell', l'Agenzia dovrà essere messa in condizioni di: a) sorvegliare che nei punti-chiave di misurazione per la contabilità bilancio materie i campioni siano prelevati secondo procedure che diano come risultato campioni rappresentativi, sorvegliare il trattamento e l'analisi dei campioni e ottenere duplicati di tali campioni; b) sorvegliare che le misure delle materie nucleari nei punti-chiave di misurazione per la contabilità bilancio materie siano rappresentative e sorvegliare la taratura degli strumenti e dell'attrezzatura impiegata; c) prendere con la Comunità e, nella misura indispensabile, con lo Stato interessato, disposizioni affinché, se necessario: i) siano eseguite misure complementari e prelevati ulteriori campioni ad uso dell'Agenzia; ii) siano analizzati i campioni tarati di analisi dell'Agenzia; iii) siano usati nella taratura degli strumenti e della restante attrezzatura idonei campioni tarati assoluti; iv) siano eseguite altre tarature; d) usare la propria attrezzatura per le misure indipendenti e la sorveglianza e, qualora ciò sia convenuto e specificato negli Accordi Sussidiari, predisporre l'installazione di tali attrezzature; e) applicare i propri sigilli e altri dispositivi di identificazione e di rivelazione di manomissione ai contenimenti, qualora ciò sia consentito e specificato negli Accordi Sussidiari; f) prendere con la Comunità o lo Stato interessato disposizioni per la spedizione dei campioni prelevati ad uso dell'Agenzia.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-75

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