Accordo

Art. 78

In vigore dal 9 set 1975
Il numero, l'intensità e la durata delle ispezioni ordinarie, da compiere secondo un calendario ottimale, saranno contenuti entro il minimo compatibile con l'effettivo adempimento delle procedure di salvaguardia previste dal presente Accordo e sarà fatto l'uso più razionale e più economico delle risorse disponibili ai fini ispettivi in base al presente Accordo.
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Art. 78 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra alcuni Stati membri della Comunita' europea dell'energia atomica, la Comunita' stessa e l'Agenzia Internazionale dell'energia atomica, in applicazione dei paragrafi 1 e 4 dell'articolo III del trattato di non proliferazione delle armi nucleari del 1 luglio 1968, con protocollo, firmato a Bruxelles il 5 aprile 1973. — Testo vigente | Portale Normativo