Accordo

Art. 83

In vigore dal 9 set 1975
L'Agenzia darà alla Comunità e agli Stati interessati preavviso dell'arrivo degli ispettori dell'Agenzia negli impianti o nelle aree di bilancio materie all'esterno degli impianti, secondo le seguenti modalità: a) per le ispezioni ad hoc di cui all' b), con almeno 24 ore di anticipo; per quelle di cui all' a) come pure per le attività previste dall', con almeno una settimana; b) per le ispezioni speciali di cui all', al più presto possibile e dopo che l'Agenzia e la Comunità si saranno consultate secondo le modalità dell', restando inteso che la notifica dell'arrivo normalmente costituirà parte delle consultazioni; c) per le ispezioni ordinarie di cui all', con almeno 24 ore di anticipo per quanto riguarda gli impianti di cui all' b) e gli impianti di deposito sigillati contenenti plutonio o uranio arricchito a più del 5%, e con una settimana in tutti gli altri casi. Tale preavviso di ispezione indicherà i nomi degli ispettori dell'Agenzia, gli impianti e le aree di bilancio materie all'esterno degli impianti da visitare, nonché il periodo durante il quale essi saranno visitati. Se gli ispettori dell'Agenzia devono giungere dall'esterno dei territori degli Stati l'Agenzia darà inoltre preavviso della data e del luogo del loro arrivo nei territori degli Stati.
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Art. 83 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra alcuni Stati membri della Comunita' europea dell'energia atomica, la Comunita' stessa e l'Agenzia Internazionale dell'energia atomica, in applicazione dei paragrafi 1 e 4 dell'articolo III del trattato di non proliferazione delle armi nucleari del 1 luglio 1968, con protocollo, firmato a Bruxelles il 5 aprile 1973. — Testo vigente | Portale Normativo