Accordo

Art. 88

In vigore dal 9 set 1975
Qualora gli ispettori dell'Agenzia abbiano necessità di servizi disponibili nel territorio di uno Stato, compreso l'impiego di attrezzature, per l'esecuzione delle ispezioni, lo Stato interessato e la Comunità agevoleranno l'ottenimento di tali servizi e l'impiego di tali attrezzature da parte degli ispettori dell'Agenzia.
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Art. 88 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra alcuni Stati membri della Comunita' europea dell'energia atomica, la Comunita' stessa e l'Agenzia Internazionale dell'energia atomica, in applicazione dei paragrafi 1 e 4 dell'articolo III del trattato di non proliferazione delle armi nucleari del 1 luglio 1968, con protocollo, firmato a Bruxelles il 5 aprile 1973. — Testo vigente | Portale Normativo