Accordo
Art. 88
In vigore dal 9 set 1975
Qualora gli ispettori dell'Agenzia abbiano necessità di servizi disponibili nel territorio di uno Stato, compreso l'impiego di attrezzature, per l'esecuzione delle ispezioni, lo Stato interessato e la Comunità agevoleranno l'ottenimento di tali servizi e l'impiego di tali attrezzature da parte degli ispettori dell'Agenzia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-88