Accordo

Art. 89

In vigore dal 9 set 1975
La Comunità e gli Stati interessati avranno il diritto di far accompagnare gli ispettori dell'Agenzia durante le ispezioni rispettivamente da propri ispettori e rappresentanti, semprechè gli ispettori dell'Agenzia non siano per tali motivi ritardati o comunque ostacolati nell'esercizio delle loro funzioni.
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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-89

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Art. 89 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra alcuni Stati membri della Comunita' europea dell'energia atomica, la Comunita' stessa e l'Agenzia Internazionale dell'energia atomica, in applicazione dei paragrafi 1 e 4 dell'articolo III del trattato di non proliferazione delle armi nucleari del 1 luglio 1968, con protocollo, firmato a Bruxelles il 5 aprile 1973. — Testo vigente | Portale Normativo