Accordo
Art. 94
In vigore dal 9 set 1975
Se le materie nucleari non saranno assoggettate alle salvaguardie dell'Agenzia nel territorio dello Stato di destinazione, la Comunità provvederà affinché, entro tre mesi dal momento in cui lo Stato destinatario accetta la responsabilità delle materie nucleari, l'Agenzia riceva conferma del trasferimento da parte dello Stato di destinazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-94