Accordo

Art. 94

In vigore dal 9 set 1975
Se le materie nucleari non saranno assoggettate alle salvaguardie dell'Agenzia nel territorio dello Stato di destinazione, la Comunità provvederà affinché, entro tre mesi dal momento in cui lo Stato destinatario accetta la responsabilità delle materie nucleari, l'Agenzia riceva conferma del trasferimento da parte dello Stato di destinazione.
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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-94

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Art. 94 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra alcuni Stati membri della Comunita' europea dell'energia atomica, la Comunita' stessa e l'Agenzia Internazionale dell'energia atomica, in applicazione dei paragrafi 1 e 4 dell'articolo III del trattato di non proliferazione delle armi nucleari del 1 luglio 1968, con protocollo, firmato a Bruxelles il 5 aprile 1973. — Testo vigente | Portale Normativo