Accordo

Art. 95

In vigore dal 9 set 1975
a) La Comunità notificherà all'Agenzia qualsiasi previsto trasferimento nei territori degli Stati di materie nucleari che debbono essere assoggettate alle salvaguardie previste dal presente Accordo se la spedizione supera un chilogrammo effettivo oppure, per impianti verso i quali normalmente sono trasferite quantità significative in provenienza da uno stesso Stato con spedizioni che non superano un chilogrammo effettivo ciascuna, qualora ciò sia specificato negli Accordi Sussidiari. b) L'Agenzia riceverà notifica del previsto arrivo delle materie nucleari, con il massimo anticipo possibile, ma comunque entro i termini specificati negli Accordi Sussidiari. c) L'Agenzia e la Comunità potranno concordare procedure diverse per la notifica preventiva. d) La notifica specificherà: i) l'identificazione e, se possibile, la quantità prevista e la composizione delle materie nucleari; ii) il punto del trasferimento nel quale incomberà alla Comunità e allo Stato interessato la responsabilità delle materie nucleari agli effetti del presente Accordo, e la data probabile alla quale tale punto sarà raggiunto; iii) la data prevista di arrivo, nonché il luogo e la data in cui le materie nucleari saranno disimballate.
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Art. 95 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra alcuni Stati membri della Comunita' europea dell'energia atomica, la Comunita' stessa e l'Agenzia Internazionale dell'energia atomica, in applicazione dei paragrafi 1 e 4 dell'articolo III del trattato di non proliferazione delle armi nucleari del 1 luglio 1968, con protocollo, firmato a Bruxelles il 5 aprile 1973. — Testo vigente | Portale Normativo