Accordo
Art. 93
In vigore dal 9 set 1975
La notifica prevista dall' sarà di natura tale da dare all'Agenzia la possibilità di eseguire, se necessario, un'ispezione ad hoc per identificare, e se possibile verificare, la quantità e la composizione delle materie nucleari prima del loro trasferimento dai territori degli Stati, salvo se si tratta di trasferimenti all'interno della Comunità e, qualora l'Agenzia lo desideri o la Comunità lo richieda, di applicare sigilli alle materie nucleari dopo che esse sono state approntate per la spedizione. Tuttavia il trasferimento delle materie nucleari non dovrà essere in alcun modo ritardato da qualsiasi provvedimento che l'Agenzia abbia preso o intenda prendere in base a tale notifica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-93