Accordo

Art. 93

In vigore dal 9 set 1975
La notifica prevista dall' sarà di natura tale da dare all'Agenzia la possibilità di eseguire, se necessario, un'ispezione ad hoc per identificare, e se possibile verificare, la quantità e la composizione delle materie nucleari prima del loro trasferimento dai territori degli Stati, salvo se si tratta di trasferimenti all'interno della Comunità e, qualora l'Agenzia lo desideri o la Comunità lo richieda, di applicare sigilli alle materie nucleari dopo che esse sono state approntate per la spedizione. Tuttavia il trasferimento delle materie nucleari non dovrà essere in alcun modo ritardato da qualsiasi provvedimento che l'Agenzia abbia preso o intenda prendere in base a tale notifica.
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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-93

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Art. 93 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra alcuni Stati membri della Comunita' europea dell'energia atomica, la Comunita' stessa e l'Agenzia Internazionale dell'energia atomica, in applicazione dei paragrafi 1 e 4 dell'articolo III del trattato di non proliferazione delle armi nucleari del 1 luglio 1968, con protocollo, firmato a Bruxelles il 5 aprile 1973. — Testo vigente | Portale Normativo