Accordo

Art. 90

In vigore dal 9 set 1975
L'Agenzia informerà la Comunità ad uso delle Parti interessate in merito a: a) i risultati delle sue ispezioni, ad intervalli da specificare negli Accordi Sussidiari; b) le conclusioni che essa ha tratte dalle sue attività di verifica.
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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-90

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