Accordo
Art. 90
In vigore dal 9 set 1975
L'Agenzia informerà la Comunità ad uso delle Parti interessate in merito a:
a) i risultati delle sue ispezioni, ad intervalli da specificare negli Accordi Sussidiari;
b) le conclusioni che essa ha tratte dalle sue attività di verifica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-90