Accordo

Art. 96

In vigore dal 9 set 1975
La notifica prevista all' sarà di natura tale da dare all'Agenzia la possibilità di eseguire, se necessario, una ispezione ad hoc per identificare, e se possibile verificare, la quantità e la composizione delle materie nucleari trasferite nei territori degli Stati, a meno che non si tratti di trasferimenti all'interno della Comunità, all'atto del disimballaggio della spedizione. Tuttavia il disimballaggio non dovrà essere ritardato da alcun provvedimento che l'Agenzia abbia preso o intenda prendere in base a tale notifica.
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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-96

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Art. 96 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra alcuni Stati membri della Comunita' europea dell'energia atomica, la Comunita' stessa e l'Agenzia Internazionale dell'energia atomica, in applicazione dei paragrafi 1 e 4 dell'articolo III del trattato di non proliferazione delle armi nucleari del 1 luglio 1968, con protocollo, firmato a Bruxelles il 5 aprile 1973. — Testo vigente | Portale Normativo