Art. 96
Accordo

Art. 96

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In vigore dal 9 set 1975
La notifica prevista all' sarà di natura tale da dare all'Agenzia la possibilità di eseguire, se necessario, una ispezione ad hoc per identificare, e se possibile verificare, la quantità e la composizione delle materie nucleari trasferite nei territori degli Stati, a meno che non si tratti di trasferimenti all'interno della Comunità, all'atto del disimballaggio della spedizione. Tuttavia il disimballaggio non dovrà essere ritardato da alcun provvedimento che l'Agenzia abbia preso o intenda prendere in base a tale notifica.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-96