Protocollo

Art. 3

In vigore dal 9 set 1975
L'Agenzia e la Comunità procederanno congiuntamente all'esame delle informazioni descrittive previsto dall' da a) a f), dell'Accordo e inseriranno i relativi risultati concordati negli Accordi Sussidiari. La verifica delle informazioni descrittive prevista allo dell'Accordo sarà compiuta dall'Agenzia in cooperazione con la Comunità.
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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-p-3

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