Art. 3
Protocollo

Art. 3

101 / 123
In vigore dal 9 set 1975
L'Agenzia e la Comunità procederanno congiuntamente all'esame delle informazioni descrittive previsto dall' da a) a f), dell'Accordo e inseriranno i relativi risultati concordati negli Accordi Sussidiari. La verifica delle informazioni descrittive prevista allo dell'Accordo sarà compiuta dall'Agenzia in cooperazione con la Comunità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-p-3