Accordo

Art. 97

Rapporti speciali

In vigore dal 9 set 1975
Rapporti speciali La Comunità compilerà un rapporto speciale come previsto dall' qualora qualsiasi circostanza o incidente eccezionali inducessero la Comunità a ritenere che vi è stata o vi possa essere stata perdita di materie nucleari, compreso il prodursi di un ritardo significativo, durante il trasferimento nei territori degli Stati o fuori di essi.
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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-97

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Rapporti speciali (Art. 97 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra alcuni Stati membri della Comunita' europea dell'energia atomica, la Comunita' stessa e l'Agenzia Internazionale dell'energia atomica, in applicazione dei paragrafi 1 e 4 dell'articolo III del trattato di non proliferazione delle armi nucleari del 1 luglio 1968, con protocollo, firmato a Bruxelles il 5 aprile 1973.) — Testo vigente | Portale Normativo