Art. 97 · Rapporti speciali
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Art. 97

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Rapporti speciali

In vigore dal 9 set 1975
Rapporti speciali La Comunità compilerà un rapporto speciale come previsto dall' qualora qualsiasi circostanza o incidente eccezionali inducessero la Comunità a ritenere che vi è stata o vi possa essere stata perdita di materie nucleari, compreso il prodursi di un ritardo significativo, durante il trasferimento nei territori degli Stati o fuori di essi.
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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-97