Art. 89
Accordo

Art. 89

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In vigore dal 9 set 1975
La Comunità e gli Stati interessati avranno il diritto di far accompagnare gli ispettori dell'Agenzia durante le ispezioni rispettivamente da propri ispettori e rappresentanti, semprechè gli ispettori dell'Agenzia non siano per tali motivi ritardati o comunque ostacolati nell'esercizio delle loro funzioni.
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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-89