Accordo
Art. 84
In vigore dal 9 set 1975
Nonostante le disposizioni dell', l'Agenzia potrà, come provvedimento supplementare, eseguire senza preavviso una parte delle ispezioni ordinarie previste dall' secondo il principio del campionamento aleatorio. Nell'esecuzione di ogni ispezione senza preavviso, l'Agenzia terrà pienamente conto di qualsiasi programma di esercizio comunicatole in base all' b). Inoltre, ogni qualvolta possibile, e sulla base del programma di esercizio, essa informerà periodicamente la Comunità e lo Stato interessato del suo programma generale di ispezioni con e senza preavviso, specificando i periodi generali nei quali sono previste tali ispezioni. Durante l'esecuzione di ogni ispezione senza preavviso, l'Agenzia si adopererà per ridurre al minimo qualsiasi difficoltà di ordine pratico nei riguardi della Comunità, dello Stato interessato e degli esercenti dell'impianto, tenendo presenti le attinenti disposizioni degli .
Analogamente, la Comunità e lo Stato interessato si adopereranno per agevolare il compito degli ispettori dell'Agenzia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-84