Art. 88
Accordo

Art. 88

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In vigore dal 9 set 1975
Qualora gli ispettori dell'Agenzia abbiano necessità di servizi disponibili nel territorio di uno Stato, compreso l'impiego di attrezzature, per l'esecuzione delle ispezioni, lo Stato interessato e la Comunità agevoleranno l'ottenimento di tali servizi e l'impiego di tali attrezzature da parte degli ispettori dell'Agenzia.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-88