Accordo
Art. 73
In vigore dal 9 set 1975
Salvo le procedure specificate all', l'Agenzia potrà compiere ispezioni speciali:
a) per verificare le informazioni contenute nei rapporti speciali;
b) se essa considera che le informazioni comunicate dalla Comunità, compresi i chiarimenti forniti dalla Comunità e le informazioni ottenute dalle ispezioni ordinarie, non sono sufficienti per metterla in grado di adempiere le proprie responsabilità in base al presente Accordo.
Un'ispezione sarà considerata speciale quando è compiuta in aggiunta alle attività ispettive ordinarie previste dal presente Accordo oppure comporta un accesso a informazioni o luoghi più ampio dell'accesso previsto dall' per le ispezioni ordinarie e straordinarie, o per entrambe.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-73