Accordo

Art. 73

In vigore dal 9 set 1975
Salvo le procedure specificate all', l'Agenzia potrà compiere ispezioni speciali: a) per verificare le informazioni contenute nei rapporti speciali; b) se essa considera che le informazioni comunicate dalla Comunità, compresi i chiarimenti forniti dalla Comunità e le informazioni ottenute dalle ispezioni ordinarie, non sono sufficienti per metterla in grado di adempiere le proprie responsabilità in base al presente Accordo. Un'ispezione sarà considerata speciale quando è compiuta in aggiunta alle attività ispettive ordinarie previste dal presente Accordo oppure comporta un accesso a informazioni o luoghi più ampio dell'accesso previsto dall' per le ispezioni ordinarie e straordinarie, o per entrambe.
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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-73

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Art. 73 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra alcuni Stati membri della Comunita' europea dell'energia atomica, la Comunita' stessa e l'Agenzia Internazionale dell'energia atomica, in applicazione dei paragrafi 1 e 4 dell'articolo III del trattato di non proliferazione delle armi nucleari del 1 luglio 1968, con protocollo, firmato a Bruxelles il 5 aprile 1973. — Testo vigente | Portale Normativo