Art. 73
Accordo

Art. 73

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In vigore dal 9 set 1975
Salvo le procedure specificate all', l'Agenzia potrà compiere ispezioni speciali: a) per verificare le informazioni contenute nei rapporti speciali; b) se essa considera che le informazioni comunicate dalla Comunità, compresi i chiarimenti forniti dalla Comunità e le informazioni ottenute dalle ispezioni ordinarie, non sono sufficienti per metterla in grado di adempiere le proprie responsabilità in base al presente Accordo. Un'ispezione sarà considerata speciale quando è compiuta in aggiunta alle attività ispettive ordinarie previste dal presente Accordo oppure comporta un accesso a informazioni o luoghi più ampio dell'accesso previsto dall' per le ispezioni ordinarie e straordinarie, o per entrambe.
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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-73