Accordo

Art. 71

In vigore dal 9 set 1975
L'Agenzia potrà compiere ispezioni ad hoc allo scopo di: a) verificare le informazioni contenute nel rapporto iniziale sulle materie nucleari soggette alle salvaguardie previste dal presente Accordo e identificare e verificare i cambiamenti intervenuti nella situazione fra la data del rapporto iniziale e la data dell'entrata in vigore degli Accordi Sussidiari nei confronti di un determinato impianto; b) identificare e, se possibile, verificare la quantità e la composizione delle materie nucleari soggette alle salvaguardie previste dal presente Accordo conformemente agli , prima del loro trasferimento all'esterno dei territori degli Stati, oppure all'atto del trasferimento nei territori degli Stati, eccettuati i trasferimenti all'interno della Comunità.
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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-71

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Art. 71 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra alcuni Stati membri della Comunita' europea dell'energia atomica, la Comunita' stessa e l'Agenzia Internazionale dell'energia atomica, in applicazione dei paragrafi 1 e 4 dell'articolo III del trattato di non proliferazione delle armi nucleari del 1 luglio 1968, con protocollo, firmato a Bruxelles il 5 aprile 1973. — Testo vigente | Portale Normativo