Art. 71
Accordo

Art. 71

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In vigore dal 9 set 1975
L'Agenzia potrà compiere ispezioni ad hoc allo scopo di: a) verificare le informazioni contenute nel rapporto iniziale sulle materie nucleari soggette alle salvaguardie previste dal presente Accordo e identificare e verificare i cambiamenti intervenuti nella situazione fra la data del rapporto iniziale e la data dell'entrata in vigore degli Accordi Sussidiari nei confronti di un determinato impianto; b) identificare e, se possibile, verificare la quantità e la composizione delle materie nucleari soggette alle salvaguardie previste dal presente Accordo conformemente agli , prima del loro trasferimento all'esterno dei territori degli Stati, oppure all'atto del trasferimento nei territori degli Stati, eccettuati i trasferimenti all'interno della Comunità.
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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-71