Accordo
Art. 74
In vigore dal 9 set 1975
Per gli scopi specificati negli , l'Agenzia potrà:
a) esaminare i documenti contabili a norma degli articoli da 51 a 58;
b) eseguire misure indipendenti di tutte le materie nucleari soggette alle salvaguardie previste dal presente Accordo;
c) verificare il funzionamento e la taratura degli strumenti e degli altri dispositivi di misurazione e di controllo;
d) adottare e fare uso di provvedimenti di sorveglianza e di contenimento;
e) usare altri metodi oggettivi che si sono rivelati tecnicamente applicabili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-74