Accordo

Art. 66

In vigore dal 9 set 1975
L'Agenzia fornirà alla Comunità ad uso delle Parti interessate, per ogni area di bilancio materie, dichiarazioni semestrali relative all'inventario contabile delle materie nucleari soggette alle salvaguardie previste dal presente Accordo, sulla scorta dei rapporti di variazione di inventario relativi al periodo coperto da ciascuna di tali dichiarazioni.
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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-66

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Art. 66 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra alcuni Stati membri della Comunita' europea dell'energia atomica, la Comunita' stessa e l'Agenzia Internazionale dell'energia atomica, in applicazione dei paragrafi 1 e 4 dell'articolo III del trattato di non proliferazione delle armi nucleari del 1 luglio 1968, con protocollo, firmato a Bruxelles il 5 aprile 1973. — Testo vigente | Portale Normativo