Art. 66
Accordo

Art. 66

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In vigore dal 9 set 1975
L'Agenzia fornirà alla Comunità ad uso delle Parti interessate, per ogni area di bilancio materie, dichiarazioni semestrali relative all'inventario contabile delle materie nucleari soggette alle salvaguardie previste dal presente Accordo, sulla scorta dei rapporti di variazione di inventario relativi al periodo coperto da ciascuna di tali dichiarazioni.
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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-66