Accordo

Art. 65

In vigore dal 9 set 1975
La Comunità riferirà in merito ad ogni variazione, aggiustamento e correzione di inventario periodicamente in un elenco ricapitolativo oppure separatamente. Le variazioni d'inventario saranno comunicate per partita. Come specificato negli Accordi Sussidiari, le variazioni d'inventario minori delle materie nucleari, come ad esempio i trasferimenti di campioni analitici, potranno essere cumulate in una partita e comunicate come un'unica variazione di inventario.
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Art. 65 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra alcuni Stati membri della Comunita' europea dell'energia atomica, la Comunita' stessa e l'Agenzia Internazionale dell'energia atomica, in applicazione dei paragrafi 1 e 4 dell'articolo III del trattato di non proliferazione delle armi nucleari del 1 luglio 1968, con protocollo, firmato a Bruxelles il 5 aprile 1973. — Testo vigente | Portale Normativo