Accordo

Art. 67

In vigore dal 9 set 1975
I rapporti di bilancio materie conterranno le seguenti scritture, salvo diverso accordo fra l'Agenzia e la Comunità: a) inventario fisico iniziale; b) variazioni d'inventario (prima aumenti, quindi diminuzioni); c) inventario contabile finale; d) differenze mittente/destinatario; e) inventario contabile, finale aggiustato; f) inventario fisico finale; g) materie non contabilizzate. Una dichiarazione dell'inventario fisico, nel quale tutte le partite figurino separatamente e dove per ogni partita sia specificata l'identificazione delle materie, e i dati relativi alla partita, sarà allegata a ciascun rapporto di bilancio materie.
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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-67

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Art. 67 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra alcuni Stati membri della Comunita' europea dell'energia atomica, la Comunita' stessa e l'Agenzia Internazionale dell'energia atomica, in applicazione dei paragrafi 1 e 4 dell'articolo III del trattato di non proliferazione delle armi nucleari del 1 luglio 1968, con protocollo, firmato a Bruxelles il 5 aprile 1973. — Testo vigente | Portale Normativo