Accordo
Art. 67
65 / 123In vigore dal 9 set 1975
I rapporti di bilancio materie conterranno le seguenti scritture, salvo diverso accordo fra l'Agenzia e la Comunità:
a) inventario fisico iniziale;
b) variazioni d'inventario (prima aumenti, quindi diminuzioni);
c) inventario contabile finale;
d) differenze mittente/destinatario;
e) inventario contabile, finale aggiustato;
f) inventario fisico finale;
g) materie non contabilizzate.
Una dichiarazione dell'inventario fisico, nel quale tutte le partite figurino separatamente e dove per ogni partita sia specificata l'identificazione delle materie, e i dati relativi alla partita, sarà allegata a ciascun rapporto di bilancio materie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-67