Art. 78
Accordo

Art. 78

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In vigore dal 9 set 1975
Il numero, l'intensità e la durata delle ispezioni ordinarie, da compiere secondo un calendario ottimale, saranno contenuti entro il minimo compatibile con l'effettivo adempimento delle procedure di salvaguardia previste dal presente Accordo e sarà fatto l'uso più razionale e più economico delle risorse disponibili ai fini ispettivi in base al presente Accordo.
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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-78