Accordo
Art. 72
70 / 123In vigore dal 9 set 1975
L'Agenzia potrà effettuare ispezioni ordinarie per:
a) verificare che i rapporti siano conformi ai documenti contabili;
b) verificare la collocazione, l'identità, la quantità e la composizione di tutte le materie nucleari soggette alle salvaguardie previste dal presente Accordo;
c) verificare le informazioni sulle possibili cause di materie non contabilizzate, di differenze mittente/destinatario e di incertezze nell'inventario contabile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-72