Art. 72
Accordo

Art. 72

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In vigore dal 9 set 1975
L'Agenzia potrà effettuare ispezioni ordinarie per: a) verificare che i rapporti siano conformi ai documenti contabili; b) verificare la collocazione, l'identità, la quantità e la composizione di tutte le materie nucleari soggette alle salvaguardie previste dal presente Accordo; c) verificare le informazioni sulle possibili cause di materie non contabilizzate, di differenze mittente/destinatario e di incertezze nell'inventario contabile.
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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-72