Art. 62
Accordo

Art. 62

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In vigore dal 9 set 1975
L'Agenzia riceverà dalla Comunità un rapporto iniziale su tutte le materie nucleari soggette alle salvaguardie previste dal presente Accordo. Il rapporto iniziale sarà inoltrato all'Agenzia entro 30 giorni dall'ultimo giorno del mese civile nel quale il presente Accordo entrerà in vigore, e rifletterà la situazione esistente all'ultimo giorno di detto mese.
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