Accordo
Art. 36
In vigore dal 9 set 1975
A richiesta della Comunità, l'Agenzia esenterà le seguenti materie nucleari dall'applicazione delle salvaguardie previste dal presente Accordo:
a) le materie fissili speciali usate in quantità dell'ordine del grammo o meno, quali elementi sensibili negli strumenti;
b) le materie nucleari usate in attività non nucleari conformemente all', qualora siano ricuperabili;
c) il plutonio avente un tenore isotopico di plutonio 238 superiore all'80 per cento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-36