Accordo

Art. 34

In vigore dal 9 set 1975
a) Quando materie contenenti uranio o torio che non hanno raggiunto la fase del ciclo di combustibile nucleare descritta al paragrafo c) saranno esportate direttamente o indirettamente nel territorio di uno Stato non dotato di armi nucleari che non sia parte del presente Accordo, la Comunità informerà l'Agenzia della loro quantità, composizione e destinazione, a meno che esse siano esportate per scopi specificamente non nucleari. b) Quando materie contenenti uranio o torio che non hanno raggiunto la fase del ciclo di combustibile nucleare descritta al paragrafo c) saranno importate nei territori degli Stati, la Comunità informerà l'Agenzia della quantità e composizione di dette materie, a meno che esse siano importate per scopi specificamente non nucleari. c) Quando materie nucleari di composizione e purezza adatte alla fabbricazione di combustibile o all'arricchimento isotopico lasceranno l'impianto o la fase di trattamento nella quale sono state prodotte, oppure quando tali materie nucleari, o qualsiasi altra materia nucleare prodotta in una fase ulteriore del ciclo di combustibile nucleare, saranno importate nei territori degli Stati, le materie nucleari saranno assoggettate alle altre procedure di salvaguardia specificate nel presente Accordo.
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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-34

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Art. 34 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra alcuni Stati membri della Comunita' europea dell'energia atomica, la Comunita' stessa e l'Agenzia Internazionale dell'energia atomica, in applicazione dei paragrafi 1 e 4 dell'articolo III del trattato di non proliferazione delle armi nucleari del 1 luglio 1968, con protocollo, firmato a Bruxelles il 5 aprile 1973. — Testo vigente | Portale Normativo